Art. 60
In vigore dal 13 set 2004
1. Nella procedura ristretta, compresa la procedura di cui all', il numero di candidati invitati a presentare offerte non può essere inferiore a cinque, a condizione che ci sia un numero sufficiente di candidati conformi ai criteri di selezione.
L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre prevedere un numero massimo di venti candidati, in funzione dell'oggetto dell'appalto e sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori. In tal caso, la forcella ed i criteri sono indicati nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse di cui agli .
In ogni caso, il numero di candidati ammessi all'offerta deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale.
2. Nella procedura negoziata il numero dei candidati invitati a presentare offerte non può essere inferiore a tre, a condizione che ci sia un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione.
In ogni caso, il numero di candidati ammessi all'offerta deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale.
Il secondo comma non si applica agli appalti d'importo irrilevante di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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