Art. 58
In vigore dal 13 set 2004
1. Oltre alle forme di pubblicità di cui agli , gli appalti possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all'eventuale bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al quale non possono essere anteriori e che è il solo facente fede.
2. Dette forme di pubblicità non possono introdurre discriminazioni tra i candidati o offerenti, né contenere informazioni diverse da quelle contenute nell'eventuale bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Sezione 2
Procedure di aggiudicazione degli appalti
Storico versioni
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