Art. 54

Art. 54

In vigore dal 13 set 2004
1.   Un contratto quadro è un contratto stipulato tra l'Agenzia, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, e un operatore economico per stabilire le norme essenziali di una serie di contratti da stipulare nel corso di un dato periodo, in particolare per quanto riguarda la durata, l'oggetto, i prezzi e le condizioni d'esecuzione del contratto e le quantità previste. L'amministrazione aggiudicatrice può anche concludere contratti quadro multipli, che sono contratti distinti ma stipulati in termini identici con più fornitori o prestatori di servizi. Il capitolato d'oneri di cui all' precisa in tale caso il numero massimo di operatori con i quali l'amministrazione aggiudicatrice si impegnerà. La durata dei contratti quadro non può eccedere quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare, dall'oggetto dei medesimi. L'Agenzia non può ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza. 2.   I contratti basati sui contratti quadro sono stipulati secondo le norme dei medesimi. 3.   Solo i contratti stipulati in applicazione dei contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio. Sezione 1 Pubblicazione
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