Art. 52

Art. 52

In vigore dal 13 set 2004
L'amministrazione aggiudicatrice può e, in determinati casi previsti dalle modalità d'esecuzione, deve esigere dai contraenti una garanzia preliminare, ai fini seguenti: a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto; b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.
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