Art. 51

Art. 51

In vigore dal 13 set 2004
Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo. La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti. Sezione 5 Garanzie e controllo
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