Art. 49

Art. 49

In vigore dal 13 set 2004
Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, tutti i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.
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