Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 set 2004
1.   Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore per conto dell'Agenzia. 2.   L'Agenzia stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali il direttore esecutivo può delegare, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento interno dell'Agenzia, le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri. 3.   Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti di cui all', paragrafo 3, punto 1, dell'azione comune 2004/551/PESC. 4.   Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delegazione o di sottodelegazione. L'ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della rendicontazione.
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