Art. 32

Art. 32

In vigore dal 13 set 2004
L'Agenzia crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'Agenzia, risponde alla stessa della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.
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