Art. 29

Art. 29

In vigore dal 13 set 2004
1.   Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili. 2.   Per i pagamenti diversi da quelli eseguiti attraverso una cassa di anticipi di cui all' è necessaria la firma congiunta del contabile o di un contabile delegato e dell'ordinatore o di un ordinatore delegato. Sezione 5 Termini per le operazioni di spesa
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