Art. 23

Art. 23

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di riserva degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico. L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere. L'impegno di bilancio e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, previsti dalle modalità d'esecuzione. 2.   L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati. L'impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato. L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo. 3.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base e se si tratta di spese amministrative. Quando l'impegno di bilancio è così ripartito in frazioni annue, l'impegno giuridico menziona la ripartizione, salvo quando si tratta di spese di personale.
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