Art. 20

Art. 20

In vigore dal 13 set 2004
1.   Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore delegato o sottodelegato competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate dell'Agenzia e a vigilare sulla conservazione dei suoi diritti. Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Agenzia, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'Agenzia. 2.   Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:658:oj#art-20