Art. 20
In vigore dal 13 set 2004
1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore delegato o sottodelegato competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate dell'Agenzia e a vigilare sulla conservazione dei suoi diritti.
Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Agenzia, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'Agenzia.
2. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata.
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