Art. 19

Art. 19

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato. 2.   L'Agenzia può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione la cui esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato membro nel cui territorio ha luogo. Sezione 5 Recupero e interessi di mora
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