Art. 17
In vigore dal 13 set 2004
1. Ogni misura o situazione costitutiva di un credito dell'Agenzia, o che lo modifica, è oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.
2. Detti crediti sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.
Sezione 3
Accertamento dei crediti
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:658:oj#art-17