Art. 17

Art. 17

In vigore dal 13 set 2004
1.   Ogni misura o situazione costitutiva di un credito dell'Agenzia, o che lo modifica, è oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente. 2.   Detti crediti sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente. Sezione 3 Accertamento dei crediti
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