Art. 11

Art. 11

In vigore dal 13 set 2004
Per il pagamento di spese di importo limitato e l'incasso di entrate che non siano i contributi degli Stati membri partecipanti, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile dell'Agenzia e che sono sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'Agenzia. CAPO 2 Responsabilità degli agenti finanziari Sezione 1 Disposizioni generali
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:658:oj#art-11