Art. 10

Art. 10

In vigore dal 13 set 2004
Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti di cui all', paragrafo 3, punto 1, dell'azione comune 2004/551/PESC. L'atto di delegazione definisce i compiti affidati ai delegati. Sezione 6 L'amministratore degli anticipi
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