Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 set 2004
1.   Il direttore esecutivo può procedere a storni da titolo a titolo entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio, da capitolo a capitolo, da articolo ad articolo. 2.   Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, il direttore esecutivo informa il comitato direttivo delle sue intenzioni. Se durante tale periodo uno Stato membro avanza motivi debitamente giustificati, il comitato direttivo adotta una decisione. 3.   Il direttore esecutivo può procedere a storni all'interno degli articoli e proporre altri storni al comitato direttivo.
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