Art. 3
In vigore dal 13 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(2) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).
Storico versioni
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