Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33. (2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).
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