Art. 4
Mandato
In vigore dal 13 set 2004
L'RPD:
a)
garantisce che i responsabili del trattamento e gli interessati siano informati dei propri diritti ed obblighi ai sensi del regolamento. In particolare, nell'espletamento di tale compito egli elabora formulari di informazione e notificazione, consulta le parti interessate e fa opera di sensibilizzazione alle questioni relative alla protezione dei dati;
b)
risponde alle richieste del GEPD e, nell'ambito delle sue competenze, coopera con il GEPD su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;
c)
garantisce in indipendenza che le disposizioni del regolamento siano applicate all'interno dell'SGC;
d)
tiene il registro delle operazioni effettuate dai responsabili del trattamento e ne consente la consultazione a chiunque direttamente o indirettamente tramite il GEPD;
e)
notifica al GEPD i trattamenti che possono presentare rischi specifici ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento;
f)
garantisce in tal modo che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:644:oj#art-4