Art. 4 · Mandato

Art. 4

Mandato

In vigore dal 13 set 2004
L'RPD: a) garantisce che i responsabili del trattamento e gli interessati siano informati dei propri diritti ed obblighi ai sensi del regolamento. In particolare, nell'espletamento di tale compito egli elabora formulari di informazione e notificazione, consulta le parti interessate e fa opera di sensibilizzazione alle questioni relative alla protezione dei dati; b) risponde alle richieste del GEPD e, nell'ambito delle sue competenze, coopera con il GEPD su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa; c) garantisce in indipendenza che le disposizioni del regolamento siano applicate all'interno dell'SGC; d) tiene il registro delle operazioni effettuate dai responsabili del trattamento e ne consente la consultazione a chiunque direttamente o indirettamente tramite il GEPD; e) notifica al GEPD i trattamenti che possono presentare rischi specifici ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento; f) garantisce in tal modo che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati.
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