Art. 26 · Effetto

Art. 26

Effetto

In vigore dal 13 set 2004
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). (3)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). (4)  Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48). (5)  Decisione del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 25 giugno 2001, relativa ad un codice di buona condotta amministrativa per il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il suo personale nelle loro relazioni professionali con il pubblico (GU C 189 del 5.7.2001, pag. 1). (6)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1). (7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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