Art. 25 · Modalità pratiche

Art. 25

Modalità pratiche

In vigore dal 13 set 2004
1.   Le richieste di indagine sono trasmesse per iscritto all'RPD mediante un apposito formulario messo a disposizione da quest’ultimo. In caso di palese abuso del diritto a chiedere un’indagine, ad esempio qualora la stessa persona fisica abbia presentato di recente una richiesta identica, l'RPD non è tenuto a rispondere al richiedente. 2.   Entro quindici giorni dal ricevimento, l'RPD trasmette un avviso di ricevimento all’autorità che ha il potere di nomina o alla persona che lo ha incaricato dell’indagine e verifica se la richiesta deve essere trattata in maniera riservata. 3.   L'RPD chiede al responsabile del trattamento dei dati in questione una dichiarazione scritta al riguardo. Il responsabile del trattamento risponde all'RPD entro quindici giorni. L'RPD può chiedere informazioni complementari ad altre parti, ad esempio l’Ufficio di sicurezza e l’Ufficio per la sicurezza delle informazioni (INFOSEC) dell'SGC. Se del caso, può chiedere un parere sulla questione al Servizio Giuridico del Consiglio. Le informazioni o il parere sono trasmessi all'RPD entro trenta giorni. 4.   L'RPD riferisce all’autorità che ha il potere di nomina o alla persona che ha presentato la richiesta entro tre mesi dal ricevimento della stessa. SEZIONE 7 DISPOSIZIONI FINALI
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