Art. 24 · Eccezioni e limitazioni

Art. 24

Eccezioni e limitazioni

In vigore dal 13 set 2004
1.   Nella misura in cui sia chiaramente giustificato da motivi legittimi ai sensi dell' del regolamento, il responsabile del trattamento può imporre limitazioni all’esercizio dei diritti di cui agli articoli da 17 a 21 della presente decisione. Salvo in caso di assoluta necessità, il responsabile del trattamento consulta prima l'RPD, il cui parere non vincola l’istituzione. Il responsabile del trattamento risponde prontamente alle richieste relative all’applicazione di eccezioni o limitazioni all’esercizio dei diritti e motiva debitamente la sua decisione. 2.   L’interessato può richiedere al GEPD l'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento. SEZIONE 6 PROCEDURA D’INDAGINE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:644:oj#art-24