Art. 21 · Notificazione a terzi

Art. 21

Notificazione a terzi

In vigore dal 13 set 2004
In caso di rettifica, blocco o cancellazione a richiesta dell’interessato, questi può ottenere che il responsabile del trattamento proceda alla notificazione ai terzi ai quali sono stati comunicati i suoi dati personali, a meno che la notificazione non risulti impossibile o sproporzionatamente difficile.
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