Art. 17 · Diritto di accesso

Art. 17

Diritto di accesso

In vigore dal 13 set 2004
Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta d’informazioni, ogni interessato ha il diritto di ottenere liberamente dal responsabile del trattamento, in qualunque momento, le informazioni di cui all’, lettere da a) a d) del regolamento, consultando i dati sul posto oppure ottenendone copia, compresa, se del caso, una copia in formato elettronico, a seconda delle sue preferenze.
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