Art. 16 · Disposizioni generali

Art. 16

Disposizioni generali

In vigore dal 13 set 2004
1.   I diritti dell’interessato specificati nella presente sezione possono essere esercitati solo dalla persona fisica in questione o, in casi eccezionali, a suo nome mediante debita autorizzazione. Le richieste sono trasmesse per iscritto al pertinente responsabile del trattamento, con copia all'RPD. Se necessario, l'RPD assiste l'interessato nell’individuare il pertinente responsabile del trattamento. L'RPD mette a disposizione appositi formulari. I responsabili del trattamento accettano la richiesta solo se il formulario è stato compilato correttamente e l’identità del richiedente è stata debitamente verificata. L’esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito. 2.   Il responsabile del trattamento trasmette al richiedente un avviso di ricevimento entro cinque giorni lavorativi dalla registrazione della richiesta. Salvo disposizione contraria, il responsabile del trattamento risponde alla richiesta entro quindici giorni lavorativi dalla registrazione della stessa dandovi seguito oppure motivando per iscritto le ragioni del rifiuto totale o parziale, in particolare se il richiedente non è considerato l’interessato. 3.   In caso di irregolarità o palese abuso da parte dell’interessato nell’esercizio dei suoi diritti e qualora quest’ultimo sostenga che il trattamento è illecito, il responsabile del trattamento deve consultare l'RPD in merito alla richiesta e/o rinviare l’interessato all'RPD, il quale deciderà sull’ammissibilità della richiesta e sull’appropriato seguito da darvi. 4.   Qualsiasi persona interessata può consultare l'RPD in relazione all’esercizio dei suoi diritti in un caso specifico. Fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale, qualunque interessato può presentare un reclamo al GEPD se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma del regolamento siano stati violati in seguito ad un trattamento di dati personali che lo riguardano.
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