Art. 15 · Accesso al registro

Art. 15

Accesso al registro

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'RPD adotta misure atte a garantire che il registro possa essere consultato da chiunque direttamente o indirettamente tramite il GEPD. In particolare, l'RPD informa e assiste le persone interessate riguardo alle modalità e alla sede in cui presentare le domande di consultazione del registro. 2.   Ad eccezione dei casi in cui è possibile la consultazione in linea, le domande di consultazione del registro sono formulate per iscritto, anche elettronicamente, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato ed in maniera sufficientemente precisa da consentire all'RPD di individuare i trattamenti in questione. Un avviso di ricevimento è inviato al richiedente senza indugio. 3.   Se una domanda non è sufficientemente precisa, l'RPD chiede al richiedente di precisarla e lo assiste in tale compito. Qualora la domanda si riferisca ad un ampio numero di trattamenti, l'RPD può conferire a titolo informale con il richiedente al fine di trovare una soluzione equa. 4.   Chiunque può chiedere all'RPD copia delle informazioni iscritte nel registro su qualsiasi trattamento notificato. SEZIONE 5 PROCEDURA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
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