Art. 12
Interessati
In vigore dal 13 set 2004
1. Gli interessati, oltre a godere del diritto di essere adeguatamente informati di qualsiasi trattamento di dati personali che li riguardano, a norma degli del regolamento, possono rivolgersi al responsabile del trattamento interessato per esercitare i loro diritti ai sensi degli articoli da 13 a 19 del regolamento, come precisato nella sezione 5 della presente decisione.
2. Fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale, qualunque interessato può presentare un reclamo al GEPD se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma del regolamento siano stati violati in seguito ad un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dal Consiglio, come precisato nelle norme stabilite dal GEPD.
3. Nessun pregiudizio può derivare ad alcuno dalla presentazione al GEPD di un reclamo o dalla segnalazione all'RPD di un'asserita violazione delle norme del regolamento.
SEZIONE 4
REGISTRO DEI TRATTAMENTI NOTIFICATI
Storico versioni
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