Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 set 2004
Il Regno di Danimarca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2004 della Commissione (GU L 296 del 21.9.2004, pag. 3).
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