Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 set 2004
Al Regno Unito, per i pescherecci aventi a bordo sfogliare con maglie di dimensione uguale o superiore a 80 mm, oltre ai giorni previsti dal punto 6, lettera a), dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003, sono assegnati due giorni supplementari per ciascun mese civile.
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