Art. 2
In vigore dal 8 set 2004
Qualora siano già stati concessi aiuti in base al regime di cui all’, l’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperarne gli importi dai beneficiari.
Il recupero viene eseguito senza indugio, con le procedure previste dal diritto nazionale, purché esse consentano l’applicazione effettiva ed immediata della presente decisione.
Le somme da recuperare sono produttive di interessi dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero.
Gli interessi sono calcolati a norma delle disposizioni di cui al regolamento (CE) della Commissione n. 794/2004 (19).
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