Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 set 2004
1.   All’, secondo comma, della decisione 2004/166/CE la parola «Aliso» è sostituita dalla parola «Asco». 2.   All’ultimo trattino del punto 97 della suddetta decisione, le parole «la NGV Asco» sono sostituite dalle seguenti: «sia la NGV Asco, sia la sua nave gemella, la NGV Aliso».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:36(1):oj#art-1