Art. 4
In vigore dal 6 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).
(2) GU L 8 dell’11.1.1990, pag. 71. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 67).
(3) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 60.
(4) GU L 221 del 26.8.1994, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE.
(5) GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 23.
ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina
Codice ISO
Stato
AU
Australia
CA
Canada
CH
Svizzera
NZ
Nuova Zelanda
RO
Romania
US
Stati Uniti d’America
ALLEGATO II
Modelli di certificati sanitari per le importazioni
PARTE 1
Il seguente modello di certificato è applicabile alle importazioni di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE modificata dalla direttiva 2003/43/CE.
PARTE 2
Il seguente modello di certificato è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005 per le importazioni di riserve di sperma raccolto, trasformato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004 in conformità delle precedenti disposizioni della direttiva 88/407/CEE e alle importazioni successive a tale date in conformità dell’, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:639:oj#art-4