Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 set 2004
1.   Gli Stati membri autorizzano l’importazione dai paesi terzi elencati all’allegato I di sperma di animali domestici della specie bovina conformemente ai requisiti elencati nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato II, parte 1, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce. 2.   Tuttavia, dal 1o gennaio 2005 gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi elencati all’allegato I di sperma di animali domestici della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004, conformemente ai requisiti elencati nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato II, parte 2, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce. 3.   Lo sperma di cui al paragrafo 1 deve essere raccolto dopo la data di approvazione da parte delle autorità nazionali competenti dei paesi terzi interessati.
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