Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presenta decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 302, del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122, del 16.5.2003, pag. 36). ALLEGATO Elenco degli stabilimenti di cui all’ Paese: NUOVA CALEDONIA Numero di autorizzazione Stabilimento Città/regione Categoria (1) OP M LS MF B O/C S SP EA-3-1 OCEF — Barandeu Bourail Provincia Sud x x x x EA-18-1 OCEF Nouméa Provincia Sud x x (1)   M : Macello LS : Laboratorio di sezionamento MF : Magazzino frigorifero B : Carni bovine O/C : Carni ovine/carni caprine S : Carni suine SP : Solipedi OP : Osservazioni particolari
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