Art. 3
In vigore dal 2 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presenta decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 302, del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122, del 16.5.2003, pag. 36).
ALLEGATO
Elenco degli stabilimenti di cui all’
Paese: NUOVA CALEDONIA
Numero di autorizzazione
Stabilimento
Città/regione
Categoria (1)
OP
M
LS
MF
B
O/C
S
SP
EA-3-1
OCEF — Barandeu
Bourail Provincia Sud
x
x
x
x
EA-18-1
OCEF
Nouméa Provincia Sud
x
x
(1)
M
:
Macello
LS
:
Laboratorio di sezionamento
MF
:
Magazzino frigorifero
B
:
Carni bovine
O/C
:
Carni ovine/carni caprine
S
:
Carni suine
SP
:
Solipedi
OP
:
Osservazioni particolari
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:628:oj#art-3