Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 set 2004
Gli stabilimenti della Nuova Caledonia di cui all’allegato sono riconosciuti come stabilimenti a partire dai quali gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di carni fresche nella Comunità, conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva 72/462/CEE, incluso l’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).
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