Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4). (2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). (3)  GU L 276 del 12.10.2002, pag. 66. Decisione modificata dalla decisione 2004/198/CE (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 39).
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