Art. 1
La decisione 2002/994/CE è modificata come segue:
In vigore dal 26 ago 2004
1)
Gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato in conformità della presente decisione e nel rispetto delle specifiche condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:621:oj#art-1