Art. 8
In vigore dal 24 ago 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) GU L 265 del 12.8.2004, pag. 9.
(4) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).
(5) GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).
(6) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 878/200 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62).
(7) Depennare la menzione non pertinente.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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