Art. 8

Art. 8

In vigore dal 24 ago 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003. (2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). (3)  GU L 265 del 12.8.2004, pag. 9. (4)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17). (5)  GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62). (6)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 878/200 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62). (7)  Depennare la menzione non pertinente.».
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