Art. 3
In vigore dal 19 ago 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/178/CE (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 66).
(3) GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
Storico versioni
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