Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 ago 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003. (3)  GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/517/CE (GU L 221 del 21.6.2004, pag. 18).
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