Art. 2
In vigore dal 18 ago 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 302 del 21.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione C(2004) 2613 (decisione non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Territori da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità europea di determinate specie di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione (articolo 3), oppure alla trasformazione prima del consumo umano (articolo 4, paragrafo 1)
Stato
Territorio
Requisiti specifici (1)
Osservazioni
Codice ISO
Nome
Codice
Descrizione
Bonamia ostreae
Marteilia refringens
CA
Canada (2)
Molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione e alla trasformazione prima del consumo umano
HR
Croazia (2)
NO
NO
Molluschi vivi destinati soltanto alla trasformazione prima del consumo umano
MA
Marocco (2)
NO
NO
Molluschi vivi destinati soltanto alla trasformazione prima del consumo umano
NZ
Nuova Zelanda (2)
Molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione e alla trasformazione prima del consumo umano
TN
Tunisia (2)
NO
NO
Molluschi vivi destinati soltanto alla trasformazione prima del consumo umano
TR
Turchia (2)
NO
NO
Molluschi vivi destinati soltanto alla trasformazione prima del consumo umano
US
Stati Uniti d’America (2)
Molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione e alla trasformazione prima del consumo umano
(1) A seconda dei casi, “sì” o “no” se l'azienda designata o la zona continentale o costiera è riconosciuta dall'autorità centrale competente del paese esportatore come territorio che soddisfa altresì i requisiti sanitari specifici per l'introduzione in zone e in aziende comunitarie riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità per la Bonamia ostreae e/o la Marteilia refringens.
(2) Iscrizione provvisoria, da rivedere entro il 1o giugno 2005.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:609:oj#art-2