Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ago 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 302 del 21.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione C(2004) 2613 (decisione non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ALLEGATO «ALLEGATO I Territori da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità europea di determinate specie di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione (articolo 3), oppure alla trasformazione prima del consumo umano (articolo 4, paragrafo 1) Stato Territorio Requisiti specifici (1) Osservazioni Codice ISO Nome Codice Descrizione Bonamia ostreae Marteilia refringens CA Canada (2) Molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione e alla trasformazione prima del consumo umano HR Croazia (2) NO NO Molluschi vivi destinati soltanto alla trasformazione prima del consumo umano MA Marocco (2) NO NO Molluschi vivi destinati soltanto alla trasformazione prima del consumo umano NZ Nuova Zelanda (2) Molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione e alla trasformazione prima del consumo umano TN Tunisia (2) NO NO Molluschi vivi destinati soltanto alla trasformazione prima del consumo umano TR Turchia (2) NO NO Molluschi vivi destinati soltanto alla trasformazione prima del consumo umano US Stati Uniti d’America (2) Molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione e alla trasformazione prima del consumo umano (1)  A seconda dei casi, “sì” o “no” se l'azienda designata o la zona continentale o costiera è riconosciuta dall'autorità centrale competente del paese esportatore come territorio che soddisfa altresì i requisiti sanitari specifici per l'introduzione in zone e in aziende comunitarie riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità per la Bonamia ostreae e/o la Marteilia refringens. (2)  Iscrizione provvisoria, da rivedere entro il 1o giugno 2005.»
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