Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 ago 2004
La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Portogallo sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97). (2)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2001/880/CE (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 42). (3)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2001/883/CE (GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 43). (4)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione 2001/879/CE (GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 41). (5)  GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2001/884/CE (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 44). (6)  GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2001/878/CE (GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 40).
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