Art. 5 · Controlli effettuati in loco dalla Commissione

Art. 5

Controlli effettuati in loco dalla Commissione

In vigore dal 13 ago 2004
La Commissione può, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, effettuare in loco controlli relativi all’applicazione delle misure di eradicazione della peste porcina classica e alle spese corrispondenti.
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