Art. 1 · Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Repubblica slovacca

Art. 1

Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Repubblica slovacca

In vigore dal 13 ago 2004
Per eradicare la peste porcina classica nel 2004, la Repubblica slovacca può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per: a) l’indennizzo rapido e adeguato degli allevatori costretti ad abbattere i loro animali in ottemperanza alle misure di eradicazione dei focolai di peste porcina classica comparsi nel 2004, conformemente alle disposizioni del primo e settimo trattino dell’, paragrafo 2, della decisione 90/424/CE e in applicazione della presente decisione; b) le spese operative provenienti dall’abbattimento degli animali, dalla distruzione delle carcasse e dei prodotti, dalla pulizia e dalla disinfezione dei locali nonché dalla pulizia e disinfezione o dalla eventuale distruzione del materiale contaminato, conformemente alle disposizioni del primo, secondo e terzo trattino dell', paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e in applicazione della presente decisione.
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