Art. 4 · Condizioni per il pagamento e documenti giustificativi

Art. 4

Condizioni per il pagamento e documenti giustificativi

In vigore dal 13 ago 2004
1.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato secondo la procedura stabilita dall'articolo 41 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, sulla base dei seguenti elementi: a) una domanda presentata conformemente agli allegati I e II entro i termini previsti dal paragrafo 2; b) documenti particolareggiati che confermano le cifre indicate nella domanda prevista alla lettera a); c) i risultati degli eventuali controlli effettuati in loco dalla Commissione, a norma dell'. I documenti di cui alla lettera b) nonché le informazioni commerciali pertinenti, sono messi a disposizione della Commissione ai fini dei controlli da essa effettuati sul posto. 2.   La domanda prevista al paragrafo 1, lettera a), è presentata sotto forma computerizzata, conformemente agli allegati I e II, entro un termine di 60 giorni di calendario dalla notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto del termine, il contributo finanziario della Comunità si riduce del 25 % per ciascun mese di ritardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:598:oj#art-4