Art. 3 · Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

Art. 3

Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

In vigore dal 13 ago 2004
1.   L’importo massimo, per animale, dell'indennizzo dei proprietari degli animali si basa sul valore di mercato degli animali prima della loro contaminazione o del loro abbattimento. 2.   Qualora il Lussemburgo versi le indennità di cui all', lettera a), dopo il termine di 90 giorni previsto dall', lettera a), gli importi ammissibili vengono ridotti per le spese effettuate dopo tale termine, nelle seguenti proporzioni: — 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali, — 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali, — 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali, — 100 % per i pagamenti effettuati più di 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali. La Commissione, tuttavia, applicherà un frazionamento diverso e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si presentino condizioni di gestione specifiche per taluni provvedimenti o se il Lussemburgo presenta altre giustificazioni fondate. 3.   Tra i costi previsti dall', lettera b), possono costituire oggetto di un contributo finanziario unicamente quelli descritti nell’allegato III. 4.   Il calcolo della contributo finanziario della Comunità non tiene conto dei seguenti elementi: a) tassa sul valore aggiunto; b) retribuzioni dei funzionari; c) impiego di materiale pubblico, ad eccezione di materiali di consumo.
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