Art. 3
In vigore dal 11 ago 2004
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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