Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 ago 2004
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo in nome della Comunità allo scopo di impegnare la Comunità (4). Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. (2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 Egregio signor …., in esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, la Comunità europea è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito. Regime di importazione definitivo Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t. Per quanto riguarda il regime di importazione del riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98) delle varietà Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati e Super Basmati, il dazio consolidato specifico CE sarà pari a zero. A tal fine: — verrà istituito un sistema comunitario di controllo basato sull’analisi del DNA alla frontiera; il Pakistan collaborerà attivamente con la Comunità europea per istituire il sistema di controllo e la Comunità europea presterà l’assistenza tecnica necessaria, — si conviene che il riso Basmati delle varietà sopraccitate è riso prodotto in determinate aree geografiche e che il Pakistan proteggerà il riso Basmati come indicazione geografica. La Comunità europea accoglierebbe positivamente una domanda di protezione del riso Basmati come indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1). Qualora riceva una domanda in tal senso, la Comunità si impegna a trattarla con la massima celerità possibile e a prestare l’assistenza tecnica necessaria. Regime transitorio A decorrere dal 1o settembre 2004 e fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato sistema comunitario di controlli, la Comunità europea istituirà un regime transitorio per il riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98) delle varietà sopra menzionate, basato sugli elementi in appresso indicati. Il dazio autonomo applicato dalla Comunità europea sarà pari a zero. In caso di turbative del mercato, tuttavia, la Comunità europea consulterà le autorità competenti del Pakistan per concordare una soluzione adeguata. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Comunità europea si riserva il diritto di applicare nuovamente al riso semigreggio (codice NC 1006 20) il dazio consolidato di 65 EUR/t. Disposizioni generali Ai fini del presente accordo: — la Comunità europea stabilirà linee tariffarie distinte per il riso Basmati delle varietà indicate negli accordi con l’India e con il Pakistan, — le autorità competenti del Pakistan continueranno a rilasciare i certificati di autenticità prima del rilascio dei titoli di importazione, mantenendo quindi l’attuale sistema di gestione dei certificati di autenticità. La Comunità riconosce che il Pakistan detiene diritti di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni indicate nella presente lettera. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2004. Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo Governo su quanto precede. Voglia accettare, Signor..., l’espressione della mia più alta considerazione. Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselÿ, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magÿmula fi Brussel, Gedaan te Brussel, Sporzÿdzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den Por la Comunidad Europea Za Evropské společenstvί For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Egregio signor …., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, la Comunità europea è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito. Regime di importazione definitivo Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t. Per quanto riguarda il regime di importazione del riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98) delle varietà Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati e Super Basmati, il dazio consolidato specifico CE sarà pari a zero. A tal fine: — verrà istituito un sistema comunitario di controllo basato sull’analisi del DNA alla frontiera; il Pakistan collaborerà attivamente con la Comunità europea per istituire il sistema di controllo e la Comunità europea presterà l’assistenza tecnica necessaria, — si conviene che il riso Basmati delle varietà sopraccitate è riso prodotto in determinate aree geografiche e che il Pakistan proteggerà il riso Basmati come indicazione geografica. La Comunità europea accoglierebbe positivamente una domanda di protezione del riso Basmati come indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2). Qualora riceva una domanda in tal senso, la Comunità si impegna a trattarla con la massima celerità possibile e a prestare l’assistenza tecnica necessaria. Regime transitorio A decorrere dal 1o settembre 2004 e fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato sistema comunitario di controlli, la Comunità europea istituirà un regime transitorio per il riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98) delle varietà sopra menzionate, basato sugli elementi in appresso indicati. Il dazio autonomo applicato dalla Comunità europea sarà pari a zero. In caso di turbative del mercato, tuttavia, la Comunità europea consulterà le autorità competenti del Pakistan per concordare una soluzione adeguata. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Comunità europea si riserva il diritto di applicare nuovamente al riso semigreggio (codice NC 1006 20) il dazio consolidato di 65 EUR/t. Disposizioni generali Ai fini del presente accordo: — la Comunità europea stabilirà linee tariffarie distinte per il riso Basmati delle varietà indicate negli accordi con l’India e con il Pakistan, — le autorità competenti del Pakistan continueranno a rilasciare i certificati di autenticità prima del rilascio dei titoli di importazione, mantenendo quindi l’attuale sistema di gestione dei certificati di autenticità. La CE riconosce che il Pakistan detiene diritti di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni indicate nella presente lettera. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2004. Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo Governo su quanto precede.» Mi pregio confermare l’accordo del Pakistan sul contenuto della presente lettera. Voglia accettare, Signor..., l’espressione della mia profonda stima. Done at Brussels, Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselÿ, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magÿmula fi Brussel, Gedaan te Brussel, Sporzÿdzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den On behalf of Pakistan En nombre de Pakistán Za Pákistán På Pakistans vegne Im Namen Pakistans Pakistani nimel Εξ ονόματος του Πακιστάν Au nom du Pakistan Per il Pakistan Pakistānas vārdā Pakistano vardu Pakisztán nevében Għan-nom tal-Pakistan Namens Pakistan W imieniu Pakistanu Pelo Paquistão V mene Pakistanu V imenu Pakistana Pakistanin puolesta På Pakistans vägnar (1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
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