Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 ago 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo in nome della Comunità, allo scopo di impegnare la Comunità (4). Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. (2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 Signor …, in esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, la Comunità europea è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito. Regime di importazione definitivo Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice CN 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t. Per quanto riguarda il regime di importazione del riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98) delle varietà Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dehradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati e Super Basmati, il dazio consolidato specifico sarà pari a zero. A tal fine: — verrà istituito un sistema comunitario di controllo basato sull’analisi del DNA alla frontiera; l’India collaborerà attivamente con la Comunità europea per istituire il sistema di controllo e la Comunità europea presterà l’assistenza tecnica necessaria, — si conviene che il riso Basmati delle varietà sopraccitate è riso prodotto in determinate aree geografiche e che l’India proteggerà il riso Basmati come indicazione geografica. La Comunità europea accoglierebbe positivamente una domanda di protezione del riso Basmati come indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1). Qualora riceva una domanda in tal senso, la Comunità si impegna a trattarla con la massima celerità possibile e a prestare l’assistenza tecnica necessaria. Regime transitorio A decorrere dal 1o settembre 2004 e fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato sistema comunitario di controllo, la Comunità europea istituirà un regime transitorio per il riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98) delle varietà sopra menzionate, basato sugli elementi in appresso indicati. Il dazio autonomo applicato dalla Comunità europea sarà pari a zero. In caso di turbative del mercato, tuttavia, la Comunità europea consulterà le autorità competenti dell’India per concordare una soluzione adeguata. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Comunità europea si riserva il diritto di applicare nuovamente al riso semigreggio (codice NC 1006 20) il dazio consolidato di 65 EUR/t. Disposizioni generali Ai fini del presente accordo: — la Comunità europea stabilirà linee tariffarie distinte per il riso Basmati delle varietà indicate negli accordi con l’India e il Pakistan, — le autorità indiane competenti continueranno a rilasciare i certificati di autenticità prima del rilascio dei titoli di importazione, mantenendo quindi l’attuale sistema di gestione dei certificati di autenticità. La CE riconosce che l’India detiene i diritti di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni indicate nella presente lettera. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2004. Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo Governo su quanto precede. Voglia accettare, Signor …, l’espressione della mia più alta considerazione. Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselÿ, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magÿmula fi Brussel, Gedaan te Brussel, Sporzÿdzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den Por la Comunidad Europea Za Evropské společenstvί For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Signor …, «in esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, la Comunità europea è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito. Regime di importazione definitivo Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice CN 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t. Per quanto riguarda il regime di importazione del riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98) delle varietà Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dehradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati e Super Basmati, il dazio consolidato specifico sarà pari a zero. A tal fine: — verrà istituito un sistema comunitario di controllo basato sull’analisi del DNA alla frontiera; l’India collaborerà attivamente con la Comunità europea per istituire il sistema di controllo e la Comunità europea presterà l’assistenza tecnica necessaria, — si conviene che il riso Basmati delle varietà sopraccitate è riso prodotto in determinate aree geografiche e che l’India proteggerà il riso Basmati come indicazione geografica. La Comunità europea accoglierebbe positivamente una domanda di protezione del riso Basmati come indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2). Qualora riceva una domanda in tal senso, la Comunità si impegna a trattarla con la massima celerità possibile e a prestare l’assistenza tecnica necessaria. Regime transitorio A decorrere dal 1o settembre 2004 e fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato sistema comunitario di controllo, la Comunità europea istituirà un regime transitorio per il riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98) delle varietà sopra menzionate, basato sugli elementi in appresso indicati. Il dazio autonomo applicato dalla Comunità europea sarà pari a zero. In caso di turbative del mercato, tuttavia, la Comunità europea consulterà le autorità competenti dell’India per concordare una soluzione adeguata. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Comunità europea si riserva il diritto di applicare nuovamente al riso semigreggio (codice NC 1006 20) il dazio consolidato di 65 EUR/t. Disposizioni generali Ai fini del presente accordo: — la Comunità europea stabilirà linee tariffarie distinte per il riso Basmati delle varietà indicate negli accordi con l’India e il Pakistan, — le autorità indiane competenti continueranno a rilasciare i certificati di autenticità prima del rilascio dei titoli di importazione, mantenendo quindi l’attuale sistema di gestione dei certificati di autenticità. La CE riconosce che l’India detiene i diritti di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni indicate nella presente lettera. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2004. Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo Governo su quanto precede.». Mi pregio confermar Le l’accordo dell’India su tale applicazione provvisoria. Voglia accettare, Signor …, l’espressione della mia più alta considerazione. Done at Brussels, Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselÿ, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magÿmula fi Brussel, Gedaan te Brussel, Sporzÿdzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den On behalf of India En nombre de la India Za Indii På Indiens vegne Im Namen Indiens India nimel Εξ ονόματος της Ινδίας Au nom de l'Inde Per l'India Indijas vārdā Indijos vardu India nevében Għan-nom ta’ l-Indja Namens India W imieniu Indii Em nome da Índia V mene Indie V imenu Indije Intian puolesta På Indiens vägnar (1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
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