Art. 2
In vigore dal 11 ago 2004
La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2005, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.
Storico versioni
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