Art. 5
Riservatezza
In vigore dal 6 ago 2004
Quando la Commissione abbia dichiarato riservate le informazioni di cui trattasi, i membri del gruppo, gli esperti invitati occasionalmente e qualsiasi altra persona invitata alle riunioni del gruppo come osservatore sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo o dei suoi gruppi di lavoro. In casi del genere, la Commissione può decidere che solo i membri del gruppo ricevano le informazioni e assistano alle riunioni.
Storico versioni
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